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Sistemi antinfortunistica

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L’inversione contabile si applica ai parcheggi che fanno parte dell’edificio ma non al frazionamento e all’accorpamento di unità immobiliari.
Con la Circolare 37/E del 22 dicembre 2015 l’Agenzia risponde ai quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria sul meccanismo dell’inversione contabile secondo i lquale, ricordiamo, il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, deve assolvere l’Iva al posto del cedente o del prestatore, in deroga alla procedura normale di applicazione dell’Iva.
Considerata la complessità delle questioni esaminate, l’Agenzia fa salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione del documento.
Manutenzioni straordinarie e demolizioni
In una logica di semplificazione, non deve essere applicato il meccanismo dell’inversione contabile ma le regole ordinarie in presenza di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge, avente ad oggetto interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.
Questi interventi, infatti, dopo l’entrata in vigore del DL 133/2014, rientrano nella “manutenzione straordinaria” e non più nella “ristrutturazione edilizia”. Stesse regole anche nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio: in questo caso, infatti, l’attività di demolizione, generalmente soggetta a reverse charge, deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione di una nuova costruzione.
Parcheggi che sono parte dell’edificio
Le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto i parcheggi sono escluse dall’applicazione del reverse charge, a meno che questi ultimi non costituiscano parte integrante dell’edificio, in quanto, ad esempio, interrati. Vanno inoltre assoggettati a Iva secondo le normali regole i servizi di derattizzazione, spurgo di fosse e tombini e rimozione neve. I rispettivi codici Ateco, infatti, non rientrano tra le prestazioni di servizi di pulizia, come espressamente richiamate nella Circolare 14/E 2015.
Impianti di videosorveglianza, fotovoltaici e antincendio
Trova applicazione l’inversione contabile ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio. È il caso, per esempio, di un impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere collocate, per motivi funzionali e tecnici, esternamente.
Stessa “sorte” per le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti e per l’installazione di impianti fotovoltaici “integrati” o “semiintegrati” agli edifici. Niente regole ordinarie, infine, anche per le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio se effettuate verso soggetti passivi Iva e se relative ad edifici, così come per l’installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza.